La legge n. 215/2021 di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) modifica il testo unico della sicurezza sul lavoro (TULS) introducendo una serie di innovazioni con ricadute immediate anche per l’attività formativa.
Venendo, nello specifico, si rileva:
– l’introduzione della formazione obbligatoria del datore di lavoro;
– la modifica della definizione di “addestramento” con la previsione di un registro delle azioni;
– l’introduzione di nuovi obblighi quali la nomina formale e l’aggiornamento biennale della formazione del preposto.
Nuovi obblighi di formazione per il datore di lavoro e modifiche in materia di addestramento
Con riferimento ai nuovi obblighi formativi del datore di lavoro, la riforma persegue l’intento di configurare in capo alla figura apicale una formazione adeguata e specifica quali soggetti attivi e passivi della sicurezza; ciò indipendentemente dal fatto che siano o meno anche RSPP.
Si conferma il dovere datoriale circa una consapevole capacità d’intervento in materia di sicurezza, fermo restando quello di vigilanza in caso di delega di funzioni ex comma 16 TUSL. In tal senso, in attesa di apprendere l’esatto contenuto del nuovo obbligo formativo e le modalità con il quale andrà adempiuto, è bene ricordare come il datore di lavoro rimanga la pietra angolare del sistema della sicurezza aziendale anche e soprattutto in termini di controllo e vigilanza, conseguendone l’intento normativo di una maggiore consapevolezza e conoscenza del suo ruolo e delle responsabilità che rimangono, a norma della modifica del comma 7 dell’art. 37 TUSL, a suo carico nonostante l’esistenza di una delega.
L’art. 37 del TUSL è stato modificato anche al comma 5 dove ora si rinvengono dei principi del tutto nuovi in materia di sicurezza sul lavoro quali l’obbligo della tenuta di registri formativi anche informatizzati in cui tracciare quelle che sono le attività svolte durante la formazione pratica. Precedentemente alla modifica de qua, era previsto che l’addestramento venisse effettuato da personale esperto ma non veniva disciplinata la modalità di registrazione dell’avvenuta formazione. Ora il lavoratore dev’essere formato sull’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostante, dispositivi anche di protezione individuale, mediante una prova pratica ovvero un’esercitazione applicata lasciando traccia di quanto effettuato e concretamente appreso, in apposito registro.
Novità in materia di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti
Una delle novità più rilevanti è quella che riguarda la formazione delle figure diverse dal datore di lavoro, ed in particolare quella riferibile ai preposti. La formazione nella sicurezza è definibile come lo strumento gestionale più efficace perché oltre ad essere fondamentale per la prevenzione, rappresenta un momento di investimento in conoscenza e condivisione delle competenze nel luogo di lavoro.
Come detto, alla novità riguardante la formazione del datore di lavoro, dove si rimane in attesa dei contenuti e delle modalità di esecuzione, si aggiunge l’obbligo a carico dell’azienda di verificare l’apprendimento dell’avvenuta attività formativa mediante una verifica finale. L’individuazione delle modalità deve ancora essere definita ma è chiaro come la formazione assuma un ruolo centrale al fine di accrescere la cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con l’obbligo di verifica per tutti i discenti e per tutte le tipologie di percorso formativo o aggiornamento in materia di salute e sicurezza. L’apprendimento, dunque, diviene la chiave di volta circa l’analisi della corretta modalità di attuazione della prevenzione -formazione.
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