Viste le crescenti temperature di questi giorni, torna quantomai attuale rispolverare le normative sul rischio da calore, che prevedono la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per quanto riguarda i lavoratori più esposti a rischio termico, nello specifico chi deve affrontare temperature superiori ai 35°.
Di fondamentale importanza, oltre alla tutela effettiva, è, in primis, la valutazione del rischio.
Quali elementi valutare?
Anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione da parte del datore di lavoro di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.
A tale proposito, l’Ispettorato segnala l’ordinanza del 18 agosto 2022 con cui il Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, ha ritenuto “che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate”, condannando la stessa “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore… a fornire …un’adeguata formazione e informazione … ” e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori da possibili shock termici.
L’esposizione eccessiva allo stress termico determina infatti l’aumento del rischio infortunistico soprattutto per i lavoratori la cui attività non sia svolta occasionalmente all’aperto, ad esempio nei settori dell’edilizia civile e stradale, nel comparto estrattivo, nel settore agricolo e della manutenzione del verde, nel comparto marittimo e balneare.
Altri fattori importanti nella valutazione del rischio e del suo aggravamento da considerare, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, nelle misure volte a mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore sono:
– gli orari di lavoro che, spesso, comprendono le ore più calde della giornata (14:00 – 17:00);
– le mansioni;
– le attività che richiedono intenso sforzo fisico
– l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
– l’ubicazione del luogo di lavoro;
– la dimensione aziendale;
– le caratteristiche anagrafiche e di salute di ogni singolo lavoratore.
Come richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinari (CIGO)?
Nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, è prevista altresì la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” considerando, a tal fine, elevate le temperature superiori a 35° centigradi.
Nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica da allegare è sufficiente che l’azienda indichi le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o bollettini meteo.
A prescindere dalle temperature rilevate, la Cigo è infatti riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni per la sussistenza di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.
Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, si deve porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate è condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare o ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Circolare: INL 13-07-2023 tutela rischio calore
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